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Ordinanza del Sindaco 08/2025: Taglio piante, arbusti, fronde e messa in sicurezza delle ripe sulle strade pubbliche

TAGLIO PIANTE, ARBUSTI, FRONDE E MESSA IN SICUREZZA DELLE RIPE DI PROPRIETA’ PRIVATA LUNGO LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI INTERRESSANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI ASCREA (RI)

Data :

30 giugno 2025

Ordinanza del Sindaco 08/2025: Taglio piante, arbusti, fronde e messa in sicurezza delle ripe sulle strade pubbliche
Municipium

Descrizione

IL SINDACO
Riccardo Nini, nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la nota del Prefetto di Rieti, Dott.ssa Pinuccia Niglio recante in oggetto “attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2025”
ESAMINATO lo stato dei luoghi delle seguenti strade comunali, provinciali e regionali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Ascrea, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:  SP34 (Turanense),  SP34/e (bivio SP34 Turanense - Ascrea),  Via Aldo Moro (Ascrea),  Strada Comunale Loc. Vignacce – Casone (Ascrea),  Strada Lungolago riva sinistra, Loc. Giardinaccio (Ascrea),  SP33 (Diga Turano-Stipes-Longone Sabino),  Variante interna SP33 – Via San Tommaso (Stipes),  Via Lago del Turano (Stipes),  Via Rapino (Stipes);
CONSIDERATO che:  ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., " I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile ";  ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i., “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada”;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si manifestano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
VISTI: • Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; • Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 30, del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni; • Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile; • Lo Statuto Comunale;
RILEVATA la contingibilità ed urgenza di provvedere ad eliminare i pericoli in atto segnalati;
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI, ADIACENTI E PERTINENTI A TUTTE LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI INTERESSANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI ASCREA, DI PROVVEDERE CON MASSIMA SOLLECITUDINE_ALLE OPERAZIONI DI : 1) POTATURA DELLE SIEPI radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante; 2) TAGLIO DEI RAMI delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
3) RIMOZIONE DI ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO sporgenti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa; 4) MANUTENZIONE DELLE RIPE confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi; 5) ADOZIONE DI TUTTE LE PRECAUZIONI e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.


AVVERTE
• GLI INTERVENTI PRESCRITTI DALLA PRESENTE ORDINANZA DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO IL 15/07/2025.
• Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dagli agenti di Polizia Giudiziaria (ex art. 57 Codice di procedura penale - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) e dal personale addetto al servizio
di Polizia Stradale ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati;  IN CASO DI INADEMPIENZA DELLE SUDDETTE PRESCRIZIONI DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, si procederà all'esecuzione d'ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, unitamente all'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. INCARICA Gli operatori di Polizia Giudiziaria (ex art. 57 Codice di procedura penale - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori. RICORDA Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. RAMMENTA II generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile. DISPONE • che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta). • che la presente Ordinanza sia notificata: - al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Tora (RI); - alla Prefettura di Rieti; - alla Provincia di Rieti; - all’ASTRAL S.p.A. Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2025, 17:59

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